IGP

INDICAZIONE

GEOGRAFICA

PROTETTA

CONTROLLI E SORVEGLIANZA

SULLE FASI PRODUTTIVE

GARANTISCONO IL MARCHIO D’ORIGINE.

COSA SI INTENDE

PER ACETO BALSAMICO

DI MODENA IGP?

Il termine indicazione geografica protetta indica un marchio di origine che viene attribuito dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata.

Per ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area.

Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione ed il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

DISCIPLINARE

DI PRODU-

ZIONE

1

La produzione dell’Aceto Balsamico di Modena IGP deve essere effettuata nel territorio delle province di Modena e Reggio Emilia (Fasi di assemblaggio materie prime, elaborazione, affinamento/ invecchiamento).
2

È ottenuto da mosti d’uva nella misura minima del 20%, aceto di vino (minimo 10%), un’aliquota di aceto invecchiato almeno 10 anni; è inoltre consentito l’utilizzo di colorante caramello fino ad un massimo del 2% per la stabilizzazione colorimetrica. È vietata l’aggiunta di qualsiasi altra sostanza.
3

È necessario che il mosto sia ottenuto dai seguenti vitigni: Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni.
4

L’affinamento e l’invecchiamento avvengono in recipienti di legno pregiato per un periodo minimo di 60 giorni dalla data in cui è terminato l’assemblaggio. Solo il prodotto che ha
trascorso almeno 3 anni in legno, può essere denominato invecchiato.
5

È vietato aggiungere qualsiasi altro aggettivo qualificativo anche in forma numerica.
6

I contenitori nei quali l’Aceto Balsamico di Modena può essere immesso al consumo diretto devono essere in > vetro / legno / ceramica / terracotta da > 250/500/750 ml o da > 1/2/3/5 L.
7

Per l’uso professionale è consentito anche l’impiego di recipienti in plastica della capacità minima di 2 litri.

CONTROLLO

DEL PRO-

DOTTO

Il disciplinare di produzione prevede che ogni partita venga campionata e analizzata da parte dell’Organismo di Controllo.

Una volta verificata la conformità della documentazione e delle caratteristiche chimico fisiche del campione, viene rilasciata un’attestazione di conformità e la partita può essere immessa sul mercato.

L’OdC esercita inoltre un’attività di verifica e validazione delle etichette e delle confezioni prima del loro utilizzo, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli.

SORVEGLIANZA

SULLA

FILIERA

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nomina un Organismo di Controllo che col supporto di un laboratorio di analisi accreditato, esegue l’attività di sorveglianza prevista nel piano dei controlli.

Attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, dei viticoltori, delle cantine, dei produttori di mosto, degli elaboratori e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva dei quantitativi prodotti e confezionati, è garantita lungo tutta la filiera la tracciabilità del prodotto.

CARATTERISTICHE

ANALITICHE

• densità a 20 °C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato
• titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5%/Vol
• acidità totale: minima 6%
• anidride solforosa totale max. 100 mg/l
• ceneri: min. 2,5/2000
• estratto secco: minimo 30 g/l
• zuccheri riduttori: min. 110 g/l

CARATTERISTICHE

ORGANOLETTICHE

• limpidezza: limpido e brillante
• colore: bruno intenso
• odore: persistente, delicato e leggermente acetico, con eventuali note legnose
• sapore: agrodolce, equilibrato